D.M. Pubblica istruzione 19.10.1994
1. Ricevute le domande degli aspiranti alla nomina in qualità di esperti di lingue straniere, i competenti Provveditori agli Studi, dopo aver verificato il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti, compileranno elenchi distinti per lingua straniera e per categorie di personale, nei quali saranno iscritti, rispettivamente, i direttori didattici, i docenti di scuola elementare e i docenti di scuola secondaria che ne hanno fatta richiesta.
2. Per ciascuna categoria personale sono, inoltre, compilati elenchi distinti a seconda si tratti di personale collocato a riposto che alla data di pubblicazione del bando non abbia superato il settantesimo anno di età e sia fornito dei requisiti prescritti dall'art. 9, co. 4, D.P.R. 487/94 ovvero di personale che abbia rinunciato all'esonero dagli obblighi di servizio ovvero di personale che non abbia rinunciato a tale esonero.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, sarà accordata priorità nella nomina al personale direttivo e docente iscritto negli elenchi dei collocati in quiescenza ovvero di coloro che abbiano rinunciato all'esonero dai normali obblighi di servizio, rispetto agli iscritti negli elenchi di coloro che non abbiano invece rinunciato a tale esonero.
4. Sarà altresì accordata priorità nella nomina, nell'ambito delle nomine dei membri aggregati di scuola secondaria, al personale docente della scuola secondaria che abbia attestato la maturazione di precedenti esperienze nel campo della formazione linguistica dei docenti di scuola elementare o di altri ordini.
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