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D.M. Pubblica istruzione 19.10.1994

Commissioni esaminatrici lingue straniere.

Art. 2 - Domande e documentazione

1. I direttori didattici, i docenti di scuola elementare e quelli di scuola secondaria in possesso dei requisiti dal precedente art. 1, che intendano essere nominati nelle commissioni giudicatrici del concorso magistrale in qualità di esperti di lingue straniere, devono indirizzare apposita domanda al Provveditore agli Studi della provincia prescelta, dichiarando espressamente il possesso dei requisiti richiesti per la nomina in qualità di esperti di lingue straniere.

2. La domanda va prodotta entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le domande possono essere prodotte per non più di due province del medesimo ambito regionale.

4. Nella domanda gli interessati dovranno specificare se intendono o meno rinunciare all'esonero dall'insegnamento.

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