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D.M. Pubblica istruzione 19.10.1994

Commissioni esaminatrici lingue straniere.

Art. 1 - Requisiti

A) PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DI SCUOLA ELEMENTARE - 1. Il personale direttivo e docente della scuola elementare che aspira ad essere nominato nelle commissione giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola elementare, in qualità di membro esperto di lingue straniere, per l'esame dei candidati che hanno chiesto di sostenere la prova facoltativa di lingua straniera, in aggiunta ai requisiti di carattere generale previsti dalle disposizioni vigenti per la nomina nelle commissioni esaminatrici sopracitate, deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1) Laurea in lingue e letterature straniere conseguite con il superamento di almeno due esami in una delle lingue straniere di cui al D.M. 28-6-91 (francese, inglese, spagnolo, tedesco).

2) Effettiva prestazione di attività di direzione o di docenza presso scuole italiane all'estero con nomina dell'amministrazione del Ministero Affari Esteri congiunta alla dichiarazione di conoscenze di una delle lingue straniere previste dal citato D.M. 28-6-91 e effettiva attività d'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, rispettivamente per il personale direttivo e per il personale docente.

B) DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA - 2. Il personale docente di scuola secondaria che aspira ad essere nominato nelle commissioni di cui al primo comma in qualità di membro aggregato, limitatamente al periodo necessario per lo svolgimento e la valutazione delle prove di lingua straniera, deve essere titolare dell'insegnamento di una delle lingue straniere di cui al D.M. 28-6-1991 (francese, inglese, spagnolo e tedesco) e deve essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle disposizioni vigenti per la nomina nelle commissioni esaminatrici dei concorsi riservati al personale docente delle s

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