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D.M. Pubblica istruzione 23.07.1994, n. 231.

Art. 7 - Certificati di abilitazione

1. Il Provveditore agli Studi trasmetterà successivamente al Sovrintendente scolastico competente, l'elenco degli abilitati, unitamente ad una copia del processo verbale, redatto giornalmente dalla commissione esaminatrice, ad una copia della relazione riassuntiva finale nonché ad una fotocopia del titolo di studio prodotto da ciascun candidato per la partecipazione alla sessione riservata.

2. Nel caso di corsi nazionali o interregionali la struttura che ha organizzato il corso trasmetterà distinti elenchi di abilitati ai Sovrintendenti regionali rispettivamente competenti in relazione alla sede di titolarità dei docenti che abbiano conseguito l'abilitazione.

3. I certificati di abilitazione sono rilasciati dai Sovrintendenti scolastici sulla base degli elenchi degli abilitati di cui al precedente comma 1.

4. Gli interessati dovranno produrre a tal fine domanda in carta legale diretta al Sovrintendente scolastico competente per territorio, allegando alla stessa tante marche da bollo quanti sono i certificati richiesti, nonché la ricevuta della tassa versata una tantum e nell'importo fissato dai competenti organi, a favore della regione nel cui ambito territoriale rientra l'università o l'istituto superiore presso cui è stata conseguita la laurea o il diploma. A tale versamento sono tenuti soltanto coloro i quali hanno sostenuto l'esame di abilitazione in quanto in possesso di laurea o di titolo di studio rilasciato da università o da istituti superiori universitari.

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