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D.M. Pubblica istruzione 23.07.1994, n. 231.

Art. 8 - Norme di rinvio

1. I Piani e i Programmi di formazione e le modalità di verifica finale dei corsi di riconversione, anche ai fini del valore abilitante degli stessi, sono definiti dagli Uffici centrali competenti, ai sensi del precedente articolo 3, comma 2, sulla base del contenuto dei programmi vigenti per le classi di concorso a cattedre e tenendo conto anche della necessità di valorizzare le esperienze professionali già effettuate. Essi sono poi approvati dal Ministro con distinto decreto da emanarsi, sentito il C.N.P.I., ai sensi dell'art. 473, comma 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

2. La relativa disciplina costituisce parte integrante, per rinvio, del contenuto dei singoli decreti istitutivi dei corsi relativi a ciascuna classe di concorso.

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