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D.M. Pubblica istruzione 23.07.1994, n. 231.

Art. 6 - Approvazione e pubblicazione dell'elenco degli abilitati

1. In conclusione dei lavori la commissione giudicatrice compila l'elenco, in ordine alfabetico, distinto per classi di abilitazione, dei candidati che hanno superato la verifica finale, completo delle generalità (data e luogo di nascita), con l'indicazione, accanto a ciascun nominativo, dei punteggi riportati nelle singole prove e del punteggio complessivo conseguito.

2. Detto elenco è pubblicato all'albo del provveditorato agli studi o della diversa struttura che ha organizzato il corso anche se a carattere nazionale, interregionale o regionale; nei cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco ciascun interessato può presentare reclamo scritto al Provveditore agli Studi esclusivamente per segnalare eventuali errori materiali od omissioni.

3. Il Provveditore agli Studi esaminati i reclami pervenutigli, può procedere anche d'ufficio alle rettifiche e approva, in via definitiva, l'elenco degli abilitati.

4. Avverso la mancata inclusione nell'elenco è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato secondo le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

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