D.M. Pubblica istruzione 23.07.1994, n. 231.
1. Le attività modulari dei corsi di riconversione si concludono di norma non oltre il 15 maggio.
2. Ai docenti che hanno partecipato con regolarità e profitto ad almeno l'80% delle ore di attività modulare dei corsi di riconversione non aventi valore abilitante, viene rilasciato, a firma del coordinatore del corso, un attestato di frequenza del corso medesimo nel quale siano evidenziate le attività modulari predette e la loro durata.
3. L'attestato indica altresì le modalità delle verifiche realizzate in relazione al corso e certifica i «crediti» da utilizzare eventualmente in corsi di riconversione futuri.
4. Nei corsi di riconversione aventi, quando previsto, anche valore abilitante, i docenti, di norma del periodo 16 - 13 maggio, sono sottoposti ad una verifica finale per il conseguimento del predetto titolo di abilitazione.
5. Le relative modalità sono stabilite nel decreto di cui al successivo articolo 8 e devono tener conto della natura di esame di Stato attribuito alla verifica in relazione al valore abilitante del titolo rilasciato.
6. Alla verifica finale di cui al precedente comma 4 sono ammessi, a giudizio insindacabile del coordinatore e dei docenti del corso, solo i corsisti che abbiano partecipato ad almeno l'80% delle ore di attività di ciascuno dei moduli appartenenti al piano di formazione di ogni docente corsista, ore che saranno quantificate anche per le attività di autoformazione.
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