D.M. Pubblica istruzione 23.07.1994, n. 231.
1. Svolgono la funzione di coordinatore - direttore dei corsi di riconversione i capi di istituto delle istituzioni scolastiche «polo».
2. Il personale docente dei corsi medesimi è nominato secondo criteri individuati dal decreto istitutivo, in relazione agli specifici contenuti del corso. Andrà comunque privilegiata la presenza - in particolare nei corsi di riconversione abilitanti - di personale docente universitario e di personale direttivo e docente della scuola che abbia documentate specifiche qualità professionali e assicuri lo svolgimento di attività formativa per tutte le discipline del corso.
3. Qualora non sia possibile in tutto o in parte procedere alla nomina dei docenti dei corsi secondo le norme del precedente capoverso, si ricorre, per l'individuazione dei docenti stessi, agli elenchi degli aspiranti alla nomina a membro delle commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre e a posti dell'ordine e grado di scuola e della tipologia disciplinare cui il corso si riferisce.
4. In caso di mancanza di aspiranti alla nomina si applica il disposto di cui all'art. 414, comma 7, del Decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.
5. Specifiche istruzioni per la nomina dei docenti di cui ai precedenti capoversi da parte del competente Provveditore agli Studi sono contenute nei provvedimenti ministeriali di istituzione dei singoli corsi, emanati a norma delle disposizioni del precedente articolo 3, comma 2.
6. I compensi per l'attività di coordinamento e direzione dei corsi e per quella di docenza sono liquidati dal preside dell'istituzione scolastica «polo» secondo le disposizioni dell'art. 473, comma 6, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e pe
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