D.M. Pubblica istruzione 23.07.1994, n. 231.
1. Sulla base dei dati comunicati dai Provveditori agli Studi e delle deliberazioni adottate dalle istituzioni scolastiche «polo», nonché delle risorse finanziarie individuate d'intesa con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative della scuola nell'ambito del Piano Nazionale di Aggiornamento, il Ministero della Pubblica Istruzione, anche sulla base dei piani periodici e delle convenzioni stipulate, a norma dell'art. 473, comma 2, del Decreto Leg.vo n. 297/1994, con Università ed Enti di ricerca, nonché con Enti ed Organizzazioni esterni ed organismi aventi strutture e tecnologie avanzate, istituisce i corsi di riconversione entro il 30 dicembre, con apposito provvedimento da sottoporre all'esame del competente Organo di controllo, operando le necessarie scelte di priorità e avendo cura di comunicare tempestivamente ai Provveditori agli Studi e alle scuole interessate l'avvenuta istituzione dei corsi medesimi.
2. I decreti istitutivi sono emanati dai Capi degli uffici centrali competenti sulla base di una ripartizione delle classi di concorso effettuata con apposita circolare ministeriale.
3. I decreti istitutivi contengono la disciplina specifica degli aspetti organizzativi di cui al precedente articolo 2, comma 5, lettera b), inclusi i criteri che il Provveditore agli Studi deve seguire per la nomina dei docenti formatori e del coordinatore del corso.
4. I corsi di riconversione professionale destinati ai docenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 2, hanno durata rispettiva minima di 80 e 30 ore.
5. I corsi di riconversione, istituiti secondo le disposizioni dei precedenti capoversi, iniziano non oltre il 28 febbraio, dopo che il Provveditore agli Studi abbia procedu
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