D.M. Pubblica istruzione 23.07.1994, n. 231.
1. A norma dell'art. 473 del Decreto Leg.vo n. 297/1994, i corsi sono svolti esclusivamente per le classi di concorso ove siano previste disponibilità di posti e cattedre; pertanto i Provveditori agli Studi, all'inizio dell'anno scolastico, dovranno accertare le predette disponibilità in relazione a ciascuna classe di concorso.
2. Dopo il completamento delle operazioni relative all'organico di fatto e l'adozione dei provvedimenti di proroga della utilizzazione su altro posto o cattedra degli insegnanti appartenenti a ruoli in esubero, in possesso dei prescritti titoli di studio, disposta nell'anno precedente, nonché dei provvedimenti di nuova utilizzazione, i Provveditori agli Studi dovranno individuare i docenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 1, comma 2, tenuto conto dei titoli di studio posseduti e delle disponibilità accertate. Qualora il titolo di studio posseduto consenta l'accesso a più classi di concorso, il docente può chiedere di essere inserito in più corsi per cui abbia titolo, fermo restando che, per ogni anno scolastico, è consentita la partecipazione ad un solo corso. Il docente utilizzato partecipa prioritariamente al corso relativo alla corrispondente classe di concorso e, in subordine, agli altri corsi per cui abbia titolo e abbia presentato la relativa istanza.
3. I Provveditori agli Studi, utilizzando l'apposita funzione attivata dal CED del Ministero della Pubblica Istruzione e secondo le specifiche istruzioni impartite, comunicano entro il 30 settembre:
a) i nominativi dei docenti, di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2, che abbiano chiesto di partecipare ai corsi, e gli altri dati che ad essi si riferiscono, quali la classe di concorso di titolarità, quella di eventuale utilizzazione, il titolo
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