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D.P.R. 18.04.1994, n. 338

Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri. (G.U. 08.06.1994, n. 132 - S.O.)

Art. 7 - Liquidazione del compenso

1. Entro venti giorni dal giudizio positivo, l'amministrazione emette l'ordinativo del pagamento e lo trasmette, per l'effettuazione del controllo successivo, alla Ragioneria centrale, dandone comunicazione all'interessato.

2. Il Ministro determina in via generale i criteri di fissazione del compenso da corrispondere all'incaricato, con riferimento al tipo di incarico, al valore, alla durata, alla difficoltà dei problemi da risolvere.

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