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D.P.R. 18.04.1994, n. 338

Regolamento recante semplificazione del procedimento di conferimento di incarichi individuali ad esperti da parte dei Ministri. (G.U. 08.06.1994, n. 132 - S.O.)

Art. 8 - Termine per l'erogazione del compenso

1. Il termine per l'erogazione del compenso relativo all'espletamento dell'incarico è di sessanta giorni, decorrenti dal giudizio positivo degli organi di cui all'articolo 6.

2. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, decorrono, sul compenso, gli interessi legali a favore dell'incaricato.

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