D.P.R. 18.04.1994, n. 338
1. La valutazione dei risultati conseguiti, dell'attività svolta e del prodotto della stessa deve essere compiuta da un apposito comitato, composto da tre membri, scelti, di volta in volta, dal Ministro tra dipendenti pubblici ed esperti di provata competenza.
2. Il comitato deve esprimere il giudizio di valutazione entro trenta giorni dalla consegna dei risultati.
3. [Qualora il comitato non esprima il giudizio entro il termine di cui al comma precedente, il giudizio deve essere espresso, nei venti giorni successivi, dal nucleo di valutazione o dal servizio di controllo interno previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.] 2
4. Qualora gli organi di cui al comma precedente ritengano i risultati non conformi alla richiesta formulata con il decreto di incarico, o del tutto insoddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il rapporto per inadempienza.
5. Qualora gli organi suindicati ritengano che i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, l'amministrazione può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione da parte degli organi stessi della attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
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