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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 665 - Viaggi di trasferimento 922

1. Per i viaggi di trasferimento all'estero o dall'estero o fra sedi all'estero spetta:

a) per i percorsi in ferrovia, il pagamento delle spese relative alla prima classe con eventuale supplemento rapido a tutto il personale nonché di quelle relative al vagone letto in compartimento singolo ai presidi, docenti di scuola secondaria, ispettori, direttori didattici, funzionari direttivi, docenti e lettori presso istituzioni scolastiche e culturali straniere. Il Ministero può autorizzare, in considerazione dei disagi del viaggio o di particolari circostanze, il pagamento delle spese relative al vagone letto in compartimento doppio o, in mancanza, in compartimento singolo a favore di altro personale. Per i tratti in territorio nazionale, ove si abbia diritto a riduzione ferroviaria, le spese di viaggio competono entro i limiti della riduzione stessa;

b) per i percorsi marittimi, il pagamento delle spese, comprensive del passaggio e del vitto, per una cabina di prima classe singola al personale, specificatamente elencato al punto a), avente diritto al vagone letto in compartimento singolo, e per un posto di prima classe al restante personale;

c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe immediatamente superiore a quella

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