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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 666 - Trasporto degli effetti 925

1. Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale che si trasferisce il pagamento delle spese sostenute nei limiti di kg 500 e di kg 300 per ciascun familiare a carico, elevati a kg 1000 per i direttori degli istituti di cultura ed i presidi titolari di istituto di istruzione secondaria superiore ed a kg 500 per ciascun familiare a loro carico.

2. I quantitativi indicati nel comma 1 si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non può superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg 150.

3. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico e lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti, nonché per l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni.

4. È pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da st

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