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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 664 - Spese di viaggio per ferie 921

1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione di ferie, purché usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni 18 mesi nella misura del 90 per cento. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico.

2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalità stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo al personale con qualifica dirigenziale ed al coniuge a carico.

3. Il diritto al rimborso delle spese è acquisito dopo lo scadere di 12 mesi di servizio in sede, ancorché i viaggi siano stati effettuati prima.

4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.

5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a doma

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