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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo II - Personale destinato alle scuole e ad altre iniziative scolastiche

Capo III - Trattamento giuridico ed economico

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 663 - Provvidenze scolastiche 920

1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in località diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, è accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i dieci e i diciotto anni e di sessantamila lire per ogni figlio in età compresa tra i diciannove e i ventisei anni.

2. Il contributo è accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuità.

920

Articolo sostituito dall'art. 31, d.lgs. 27 febbraio 1998, n. 62. Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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