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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo I - Istituzione ed ordinamento

Capo IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 636 - Iniziative scolastiche e attività di assistenza scolastica 879

1. Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative scolastiche e le attività di assistenza scolastica previste dall'articolo 625, comma 3, istituisce:

a) classi o corsi preparatori aventi lo scopo di agevolare l'inserimento dei congiunti dei lavoratori italiani nelle scuole dei paesi di immigrazione;

b) corsi integrativi di lingua e cultura generale italiana per i congiunti di lavoratori italiani che frequentino nei paesi di immigrazione le scuole locali corrispondenti alle scuole italiane elementare e media;

c) corsi speciali annuali per la preparazione dei lavoratori italiani e dei loro congiunti agli esami di idoneità e di licenza di scuola italiana elementare e media;

d) scuole materne e nidi di infanzia;

e) corsi di scuola popolare per lavoratori italiani non finalizzati al rilascio di titoli di studio.

2. I lavoratori italiani ed i loro congiunti possono fruire, all'estero, di provvidenze scolastiche ed integrative della scuola, per quanto possibile analoghe a quelle contemplate dalla legislazione vigente in Italia, anche per quanto riguarda refezioni scolastiche, borse di studio, trasporti e pre-interdoposcuola.

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