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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo I - Istituzione ed ordinamento

Capo IV - Iniziative e attività a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 637 - Programmi, esami, titoli di studio 880

1. I programmi di insegnamento, le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio delle classi, corsi e scuole di cui all'articolo 636 e ogni altra disposizione per l'applicazione del medesimo articolo sono stabiliti con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

2. Salvo varianti rese necessarie da particolari esigenze, le disposizioni emanate in base al comma 1 devono conformarsi a quelle vigenti nel territorio della Repubblica. 881

880

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

881

In applicazione del principio di "conformità" ordinamentale sono stati aboliti gli esami di ripa

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