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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte V - Scuole italiane all'estero

Titolo I - Istituzione ed ordinamento

Capo III - Scuole non statali

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 635 - Scuole italiane non conformi alle scuole italiane statali 878

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, a titoli di studio rilasciati da scuole secondarie italiane all'estero che non siano sostanzialmente conformi alle corrispondenti scuole statali italiane può essere concesso il riconoscimento legale, previo superamento di un esame integrativo da svolgersi presso scuole secondarie del territorio nazionale, con modalità e nei limiti stabiliti nel decreto medesimo.

878

Articolo abrogato dall'art. 38 del D.lgs. 13.04.2017, n. 64.

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