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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale

Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 611 - Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione centrale 846

1. Fino a quando non sarà definito il suo nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 616, l'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione è ordinata come segue:

Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi;

Direzione generale dell'istruzione elementare;

Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado;

Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Direzione generale dell'istruzione tecnica;

Direzione generale dell'istruzione professionale;

Direzione generale per gli scambi culturali;

Direzione generale per l'istruzione media non statale;

Ispettorato per l'istruzione artistica;

Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva;

Ispettorato per le pensioni;

Servizio per la scuola materna.

2. Presso l'Amministrazione centrale operano il centro studi per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 90 e l'ufficio di statistica posto alle dipendenze funzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Per le indagini statistiche svolte dall'ufficio di statistica per gli scopi conoscitivi propri d

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