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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale

Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale

Art. 610 - Dirigenti 844 845

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ai dirigenti, in relazione alla qualifica, all'ufficio a cui sono preposti o ai compiti loro assegnati, si applicano le disposizioni contenute nel capo II del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 compatibili con le disposizioni dei predetti decreti legislativi.

3. L'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni e l'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni sono disposte ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

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