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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte IV - Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione e del relativo personale

Titolo I - Ordinamento degli uffici e del relativo personale

Art. 612 - Consiglio di amministrazione - organi competenti in materia disciplinare

1. Ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione è costituito il consiglio di amministrazione.

2. La composizione del consiglio di amministrazione è modificata secondo quanto disposto dall'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, che ha abrogato le norme che prevedono forme di rappresentanza, anche elettiva, del personale nei consigli di amministrazione.

3. Per gli organi competenti in materia disciplinare si osservano le disposizioni dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 847

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