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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo III - Personale A.T.A. non di ruolo

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 581 - Supplenze annuali 810

1. Il conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario può essere disposto soltanto per la copertura di posti effettivamente vacanti e disponibili, entro la data del 31 dicembre, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, ai fini della loro copertura con personale di ruolo, e sempre che la vacanza e disponibilità permangano prevedibilmente per l'intero anno scolastico e ai posti stessi non possa essere assegnato, a qualsiasi titolo, personale di ruolo.

2. Le supplenze annuali sono conferite dal provveditore agli studi sulla base di apposite graduatorie provinciali a carattere permanente ed aggiornabili. L'aggiornamento è effettuato ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico 1991-92, in relazione alle nuove domande ed a seguito della valutazione di titoli non presentati in precedenza.

3. La mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria per il periodo di validità della stessa, salvo il diritto ad ottenere, a domanda, il reinserimento per il successivo anno scolastico. Per il personale ausiliario la mancata accettazione della nomina comporta il depennamento dalla relativa graduatoria.

4. Il disposto di cui al comma 3 non si applica nei casi di accettazione di nomina conferita dal provveditore agli studi per altra graduatoria.

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