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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo III - Personale A.T.A. non di ruolo

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 582 - Supplenze temporanee 811

1. Alla copertura di posti disponibili e non vacanti e di quelli resisi disponibili dopo la data del 31 dicembre, per qualsiasi causa, ovvero per rinuncia o decadenza del personale cui sia stata precedentemente conferita la nomina, si provvede mediante l'assunzione di personale supplente temporaneo, limitatamente al periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

2. Le supplenze temporanee di cui al comma 1 sono conferite dal provveditore agli studi sulla base delle apposite graduatorie provinciali permanenti, di cui al comma 2 dell'articolo 581.

3. Nel caso di assenza del coordinatore amministrativo delle scuole d'ogni ordine e grado, si dà luogo alla nomina del supplente temporaneo soltanto quando l'assenza sia di durata superiore a venti giorni e non vi sia nella scuola la possibilità di affidare le relative funzioni ad un collaboratore amministrativo o la reggenza dei servizi di segreteria ad un coordinatore amministrativo di altra scuola viciniore, al quale essa è, in tale eventualità, conferita dal provveditore agli studi.

4. Nel caso di assenze del personale delle aree funzionali dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi degli istituti o scuole di istruzione primaria, secondaria ed artistica, ivi comprese le accademie e i conservatori, e delle istituzioni educative statali, appartenente alla terza ed alla quarta quali

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