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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo II - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario

Capo V - Utilizzazione e dimissioni

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 580 - Dimissioni 805 806

1. Per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario le dimissioni dall'impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate. 807

2. Il personale predetto, che abbia presentato le proprie dimissioni dall'impiego, non può revocarle dopo il 31 marzo successivo. 808

3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell'anno che segue il suddetto anno scolastico. 809

4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

5. L'accet

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