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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo IV - Disciplina

Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 504 - Ricorsi 698

1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'àmbito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

698

Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 , in vigore dal 15.11.2009.

In materia di disciplina del personale scolastico si vedano ora: legge 4 marzo 2009, n. 15 ; decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ;

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