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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo IV - Disciplina

Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione 691

1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), è il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. 692

2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 492 è in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione. 693

3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura.

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