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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo IV - Disciplina

Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione 699

1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'articolo 501 è adottato:

a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore;

b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli nazionali.

699

Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27.10.2009, n. 150 , in vigore dal 15.11.2009.

In materia di disciplina del personale scolastico si vedano ora:

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