Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 511
Capo III - Istruzione secondaria
1. Qualora si debba procedere alla sospensione o revoca del pareggiamento o riconoscimento legale di una scuola dipendente dall'autorità ecclesiastica, il Ministro della pubblica istruzione ne dà preventiva notificazione motivata alla medesima autorità.
2. I laureati in sacra teologia, di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, e i laureati in altre discipline ecclesiastiche sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità, ai soli fini dell'insegnamento nelle scuole dipendenti dalle autorità ecclesiastiche relativamente alle discipline per cui sono richieste le lauree in lettere o in filosofia. Agli stessi fini, i laureati in diritto canonico e in utroque iure sono ammessi a partecipare agli esami di abilitazione o di concorso per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità, relativamente alle discipline giuridiche.
3. Coloro che provengono da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa possono sostenere, in qualità di alunni esterni, esami di ammissione, d'idoneità e di licenza, con piena validità, a tutti gli effetti, nelle scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica. Essi p
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