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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 512

Capo III - Istruzione secondaria

Art. 363 - Licei linguistici

1. I Licei linguistici privati possono ottenere il riconoscimento legale se conformati ad uno dei seguenti licei linguistici:

a) Civica scuola superiore femminile «Alessandro Manzoni» di Milano;

b) Civica scuola superiore femminile «Grazia Deledda» già «Regina Margherita» di Genova;

c) Istituto di cultura e lingue «Marcelline» di Milano;

d) Liceo linguistico femminile «Santa Caterina da Siena» di Venezia-Mestre;

e) Liceo linguistico «Orsoline del Sacro Cuore» di Cortina d'Ampezzo.

2. Il corso di studi dei licei linguistici è di durata quinquennale. I programmi sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Il titolo di studio finale assume la denominazione di licenza linguistica. Gli esami di licenza hanno luogo davanti ad un'apposita commissione giudicatrice, costituita in analogia alle norme che regolano gli esami di maturità a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori.

4. La licenza linguistica è titolo d'istruzione secondaria superiore e dà accesso alle facoltà universitarie.

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