Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 506
Capo III - Istruzione secondaria
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Gli istituti di istruzione secondaria superiore pareggiati e legalmente riconosciuti possono essere sedi di esami di maturità. 508
2. Gli alunni interni che in seguito a regolare iscrizione abbiano frequentato l'ultimo anno di corso negli istituti sedi di esami di maturità sostengono gli esami negli istituti stessi. 509
3. Salvo il disposto dell'articolo 362, tutti gli altri candidati sostengono gli esami di maturità esclusivamente presso gli istituti statali, e nel luogo di residenza abituale della famiglia o nella sede viciniore, qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali. A tal fine, non più tardi del 1° marzo, essi debbono presentare all'istituto statale la relativa domanda e il certificato di residenza, con facoltà di produrre successivamen
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