Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 492
Capo III - Istruzione secondaria
1. Il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli scrutini ed agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute, di cui all'articolo 361, comma 4, sono a carico dei soggetti gestori delle scuole stesse, i quali provvedono in conformità delle norme a tal fine stabilite dal Ministero della Pubblica Istruzione 493 .
2. Per le spese necessarie in relazione agli accertamenti da compiersi ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole, e comunque in relazione a servizi amministrativi svolti a loro richiesta, i gestori interessati provvedono a versare, in conto entrate tesoro, la somma che sarà loro di volta in volta richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute. 494
3. Per il pagamento delle tasse governative di concessione e delle tasse annue di funzionamento dovute allo Stato si applicano le disposizioni vigenti.
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