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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 497

Capo III - Istruzione secondaria

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 359 - Provvedimenti sanzionatori 498

1. Il dirigente generale competente, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine morale e didattico.

2. Con regolamento governativo da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale.

3. Ispezioni disposte dai Provveditori agli studi o dal Ministero della pubblica istruzione accertano che nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate permangano valide ed efficaci le condizioni stabilite, rispettivamente, per il riconoscimento legale e per il pareggiamento.

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