Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VIII - Istruzione non statale 490
Capo III - Istruzione secondaria
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il riconoscimento legale e il pareggiamento sono disposti con decreto del dirigente generale competente, in seguito ai risultati di apposita ispezione e in base ad ogni altro elemento di giudizio sulle condizioni prescritte.
2. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stato concesso il beneficio.
3. Il pareggiamento o il riconoscimento legale decorrono a tutti gli effetti dall'anno scolastico in cui è emanato il relativo decreto, quando si tratti di una scuola aperta in sostituzione di altra di tipo diverso, già legalmente riconosciuta o pareggiata, purché la nuova scuola sia di grado uguale a quello della scuola che sostituisce e funzioni nella stessa sede.
L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il s
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