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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo VIII - Personale delle accademie e dei conservatori

Sezione I - Ruoli e organici

Art. 264 - Ruoli, qualifiche e stato giuridico del personale delle accademie e dei conservatori

1. I ruoli del personale delle accademie e dei conservatori sono i seguenti:

ruoli dei direttori dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

ruoli del personale docente dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali d'arte drammatica e di danza;

ruoli degli assistenti delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori e delle assistenti educatrici dell'accademia nazionale di danza;

ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

2. L'identificazione delle qualifiche e delle aree funzionali del personale appartenenti ai ruoli di cui al comma 1 è disciplinata con i procedimenti e i contratti previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

3. I ruoli del personale di cui al comma 1 sono nazionali.

4. Salvo quanto previsto nel presente titolo in materia di reclutamento e di orario di servizio, al personale direttivo dei conservatori di musica, dell'accademia nazionale di danza e dell'accademia nazionale di arte drammatica ed al personale docente delle predette istituzioni e delle

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