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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica

Art. 263 - Uso dei locali e proventi dei lavori eseguiti nelle officine

1. Il consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere a privati l'uso di locali dell'istituto per fini analoghi a quelli dell'istituto stesso e l'uso di strumenti a scopo di studio.

2. Gli eventuali proventi di tali concessioni sono inscritti nel bilancio dell'istituto per l'esercizio seguente.

3. I lavori eseguiti nelle officine degli istituti d'arte possono essere venduti al pubblico a profitto del bilancio dell'istituto.

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