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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo VII - Disposizioni comuni a tutti gli istituti di istruzione artistica

Art. 262 - Locali e arredamento

1. I fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per spese di uffici e di locali e di rappresentanza, per acquisto e conservazione di materiale artistico e didattico e per le altre esigenze di funzionamento sono ripartiti annualmente tra gli istituti.

2. I progetti dei lavori e forniture per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili destinati a sede di accademie, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori e licei artistici e per i quali sono contratti mutui, sono approvati dal Ministro della pubblica istruzione, ferma restando l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di tutela storico-artistica, ambientale e di difesa del suolo.

3. L'approvazione del progetto dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

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