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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo VIII - Personale delle accademie e dei conservatori

Sezione I - Ruoli e organici

Art. 265 - Organici

1. Le modalità ed i criteri per la determinazione delle dotazioni organiche relative agli insegnamenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base, per quanto riguarda il numero degli allievi dei conservatori di musica, delle norme di cui all'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e, per le accademie di belle arti, delle norme del presente titolo, tenuto conto che, per le accademie medesime, non può essere superato il numero di 80 alunni per ogni insegnamento di ciascun corso.

2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono altresì determinati i posti relativi agli insegnamenti di cui all'articolo 261, comma 3.

3. Con la medesima modalità di cui ai commi 1 e 2 sono determinate, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

4. L'organico del personale appartenente al ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza è determinato in una unità per ogni 100 allievi.

5. A decorrere dall'anno scolastico 1994-1995, gli organici sono rideterminati in re

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