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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo IV - Conservatori di musica

Art. 246 - Disciplina delle professioni di docente di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale

1. Nessuno può esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica, né fare parte di orchestre che si producono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, se non abbia conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato il titolo previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.

2. Per esercitare la professione di docente di materie musicali in istituti o scuole di musica è prescritto il possesso del diploma relativo allo strumento o agli strumenti che formano la rispettiva materia d'insegnamento.

3. Per far parte delle orchestre di cui al comma 1 si richiede:

a) il diploma, quando si voglia far parte di orchestre sinfoniche o liriche;

b) l'attestato di compimento del periodo medio oppure, se il corso regolare di studi consti di due soli periodi, l'attestato di compimento del periodo inferiore, quando si voglia far parte di orchestre di operette.

4. Le orchestre della RAI - Radiotelevisione italiana - S.p.a. sono comprese, agli effetti della presente legge, nel novero delle orchestre sinfoniche o liriche.

5. Il diploma o l'attestato, rispettivamente a norma del presente articolo, debbono essere relativi allo strumento o agli strumenti che si vogliono suonare in orchestra.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano né

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