Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo IV - Conservatori di musica
1. Nessuno può assumere il titolo di maestro di canto ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito in un conservatorio di musica statale o in un istituto musicale pareggiato il diploma di canto nel ramo didattico, salvo il disposto del comma 2.
2. Il docente di canto nei conservatori di musica statali e negli istituti musicali pareggiati e coloro che siano stati titolari delle cattedre di canto in tali istituti hanno diritto di assumere il titolo di maestro di canto e di esercitare la relativa professione ancorché siano sprovvisti del diploma di cui al comma 1.
3. È istituito un albo professionale dei maestri di canto. Le norme concernenti la formazione dell'albo, le condizioni e le modalità per l'iscrizione ed ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. Le norme di cui al presente articolo non si applicano a coloro che insegnano canto nel campo della musica religiosa o corale ovvero che insegnano musica e canto negli istituti di istruzione secondaria oppure si trovino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie, purché esercitino la loro attività entro i limiti del rispettivo insegnamento.
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