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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo IV - Conservatori di musica

Art. 244 - Conservatori di musica statizzati

1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di statizzazione:

«G. Tardini» di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);

«Nicolò Paganini» di Genova e «Francesco Morlacchi» di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111);

«F. E. Dall'Abaco» di Verona, «L. Canepa» di Sassari, «A. Vivaldi» di Alessandria, «U. Giordano» di Foggia, «L. D'Annunzio» di Pescara, «G. Frescobaldi» di Ferrara, «T. Schipa» di Lecce, «G. Nicolini» di Piacenza, «A. Venturi» di Brescia, e «C. Pollini» di Padova, liceo musicale pareggiato «A. Corelli» di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 663);

«V. Gianferri» di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);

«S. Tomadini» di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466) 357

2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6. 358

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