Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo IV - Conservatori di musica
1. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di musica sotto indicati restano definiti dalle convenzioni annesse alle rispettive leggi di statizzazione:
«G. Tardini» di Trieste (legge 13 marzo 1958, n. 248);
«Nicolò Paganini» di Genova e «Francesco Morlacchi» di Perugia (legge 22 marzo 1974, n. 111);
«F. E. Dall'Abaco» di Verona, «L. Canepa» di Sassari, «A. Vivaldi» di Alessandria, «U. Giordano» di Foggia, «L. D'Annunzio» di Pescara, «G. Frescobaldi» di Ferrara, «T. Schipa» di Lecce, «G. Nicolini» di Piacenza, «A. Venturi» di Brescia, e «C. Pollini» di Padova, liceo musicale pareggiato «A. Corelli» di Messina trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria (legge 8 agosto 1977, n. 663);
«V. Gianferri» di Trento (legge 13 agosto 1980, n. 473);
«S. Tomadini» di Udine (legge 6 agosto 1981, n. 466) 357
2. I rapporti conseguenti alla statizzazione dei conservatori di Bolzano, Cagliari e Pesaro sono definiti dalle convenzioni previste dalla legge 30 novembre 1930, n. 1968. Per il conservatorio di Bolzano resta salvo il disposto dell'art. 239, comma 6. 358
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.