Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo IV - Conservatori di musica
1. Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota «La», la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20 gradi centigradi.
2. È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono e utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, e all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota «La», di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le esigenze di ricerca e artistiche, quando non vengano eseguiti brani di musica e spettacoli lirici.
3. Per ottemperare a quanto disposto dai commi 1 e 2, è fatto obbligo di utilizzare per la intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, eccetera) tarati alla frequenza di 440 Hertz e dotati di relativo marchio di garanzia, indicante la frequenza prescritta. È ammessa la tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hertz.
4. I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme del presente articolo.
5. L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al comma 3 è punita con
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