Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione II - Accademia nazionale di danza
1. È fatto obbligo a tutti gli allievi dei corsi normali dell'Accademia Nazionale di danza di frequentare la scuola media o un istituto di istruzione secondaria superiore.
2. Coloro che già frequentano scuole pubbliche o legalmente riconosciute o pareggiate, o che studiano privatamente, possono ottenere l'iscrizione ad anni successivi al 1° del corso normale a seconda degli anni di scuola secondaria già superati.
3. Presso tali scuole essi sono esentati dalla frequenza dei corsi di educazione fisica e dai relativi esami.
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