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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione II - Accademia nazionale di danza

Art. 232 - Materie di insegnamento

1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:

Corso normale (otto anni):

Inferiore (3 anni): tecnica della danza;

Medio (3 anni):tecnica della danza; composizione della danza; solfeggio;storia dell'arte, 5° e 6° anno; storia della musica, 5° e 6° anno. Superiore (2 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; Storia dell'arte; storia della musica; solfeggio;

Corso di perfezionamento (3 anni):

Tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; storia della danza e del costume; pianoforte (facoltativo).

2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento ministeriale.

3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).

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