Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione II - Accademia nazionale di danza
1. Presso l'Accademia nazionale di danza vengono impartite lezioni delle seguenti materie artistiche e culturali:
Corso normale (otto anni):
Inferiore (3 anni): tecnica della danza;
Medio (3 anni):tecnica della danza; composizione della danza; solfeggio;storia dell'arte, 5° e 6° anno; storia della musica, 5° e 6° anno. Superiore (2 anni): tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; Storia dell'arte; storia della musica; solfeggio;
Corso di perfezionamento (3 anni):
Tecnica della danza; composizione della danza; teoria della danza; storia dell'arte; storia della musica; storia della danza e del costume; pianoforte (facoltativo).
2. Le materie del corso di avviamento coreutico sono stabilite con regolamento ministeriale.
3. Oltre agli insegnamenti di cui ai commi 1 e 2, nell'Accademia sono impartiti gli insegnamenti complementari di cui all'articolo 261, comma 2, lettera a).
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