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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione II - Accademia nazionale di danza

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 231 - Collegio dei docenti 346

1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, è composto da tutti i docenti dei corsi.

2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse didattico o disciplinare.

3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza del direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso normale ed il corso di perfezionamento.

346

Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

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