Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione II - Accademia nazionale di danza
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il collegio dei docenti, presieduto dal direttore, è composto da tutti i docenti dei corsi.
2. Esso tratta i problemi che rivestono un interesse didattico o disciplinare.
3. Gli altri problemi sono esaminati, sotto la presidenza del direttore, dai Consigli dei docenti distintamente per il corso normale ed il corso di perfezionamento.
Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.