Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione II - Accademia nazionale di danza
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Il consiglio di amministrazione è composto:
a) dal presidente;
b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;
d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;
e) dal direttore;
f) da due rappresentanti del collegio dei docenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato.
4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.
Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
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