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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione II - Accademia nazionale di danza

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 230 - Composizione del consiglio di amministrazione 345

1. Il consiglio di amministrazione è composto:

a) dal presidente;

b) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

c) da due rappresentanti del dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competente in materia di spettacolo;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) dal direttore;

f) da due rappresentanti del collegio dei docenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. Il Consiglio di amministrazione viene nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, dura in carica tre anni e può essere confermato.

4. Le funzioni di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

345

Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

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