Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione II - Accademia nazionale di danza
1. Il personale del corso di perfezionamento è scelto dal Consiglio di amministrazione tra artisti di riconosciuto valore ed è scritturato annualmente secondo le consuetudini vigenti per tale genere di contratti. Quando la scelta cada sul direttore o su docenti dell'Accademia la nomina sarà fatta con incarico annuale.
2. In ogni caso la retribuzione è fissata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e al pagamento di essa si provvede con le sovvenzioni concesse annualmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento competente in materia di spettacolo.
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