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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione II - Accademia nazionale di danza

Art. 227 - Attestati e diplomi

1. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del secondo periodo è rilasciato l'attestato di compimento del periodo stesso.

2. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del terzo periodo è rilasciato il diploma di danzatore.

3. A coloro che abbiano superato tutti gli esami del corso di perfezionamento è rilasciato il relativo diploma.

4. A coloro che abbiano superato l'esame al termine del corso di avviamento coreutico è rilasciato il relativo attestato.

5. Il collegio docenti può proporre al Ministero della pubblica istruzione il rilascio, in via eccezionale, del diploma di abilitazione di maestro di danza ad artisti italiani e stranieri che siano venuti in chiara fama di singolare perizia nella loro arte in campo internazionale.

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