Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione II - Accademia nazionale di danza
1. Al primo anno del corso normale si accede a seguito di esame, con il possesso della licenza elementare.
2. Coloro che siano in possesso del diploma di danzatore possono iscriversi al corso di perfezionamento.
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